Art. 3.
(Centri di terapia per mezzo del cavallo).

      1. L'attività di terapia per mezzo del cavallo può essere svolta solo in centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute, secondo criteri previsti dalle linee guida stabilite con apposito regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di terapia per mezzo del cavallo.
      3. Il Ministero della salute è competente al riconoscimento di enti o associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri riabilitativi, attraverso la terapia per mezzo del cavallo.